DETTAGLI
Art. 71 D.Lgs. n. 50/2016 (Bandi di gara): tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi di gara, che, al fine di agevolare l’attività delle stazioni appaltanti omogeneizzandone le condotte, sono redatti secondo i bandi tipo predisposti dall’Anac.
Art. 72. D.Lgs. n. 50/2016 (Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara) Sono definiti gli indirizzi generali di pubblicazione al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, anche con l’utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell’area interessata. Il predetto decreto individua la data fino alla quale gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e nella GUUE.
Art. 73. D.Lgs. n. 50/2016 (Pubblicazione a livello nazionale) Gli avvisi e i bandi sono pubblicati, oltre che sulla GUUE in caso di procedure sopra soglia, anche su:
1 – sulla GURI;
2 – sul «profilo del committente» della stazione appaltante;
3 – sulla piattaforma Digitale dei bandi di Gara presso l’Anac. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario.
4 – Fermo restando quanto previsto dall’articolo 72, gli avvisi e i bandi sono, altresì, pubblicati senza oneri sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC, in cooperazione applicativa con i sistemi informatizzati delle regioni e le piattaforme regionali di e-procurement. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con l’ANAC, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono definiti gli indirizzi generali di pubblicazione al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, anche con l’utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell’area interessata. Il predetto decreto individua la data fino alla quale gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell’Ufficio inserzioni dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente codice, avviene esclusivamente in via telematica e non comporta oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti. Fino alla data indicata nel decreto di cui al presente comma, si applica l’articolo 216, comma 11. (si tratta del D.M. 2 dicembre 2016, in G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017).
D.M. MIT del 2 dicembre 2016: “Pubblicazione bandi di gara sui quotidiani”
Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE come modificato dal regolamento delegato UE 2017/2364 del 18 dicembre 2017, modificato in oltre dall’art. 15 della direttiva 2015/25 UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, Art. 73 L. 50/2016.
Art. 2: “Pubblicazione avvisi di preinformazione, Bandi di gara, esiti su ANAC, Profilo Committente”:
Art. 2 Bandi ed avvisi di gara sulla piattaforma ANAC dispone che le stazioni appaltanti e le centrali di committenza pubblichino gli avvisi ed i bandi di gara di cui agli articoli 70 (“avvisi di preinformazione”), 71 (“bandi di gara”), 98 (“avvisi relativi agli appalti aggiudicati”), con le modalità disciplinate dagli articoli 72² e 73 del D. Lgs 50/2016.
La pubblicazione di avvisi e di bandi di gara sulla piattaforma Anac deve essere effettuata “entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione a parte della stessa Autorità” e deve riportare la data di pubblicazione dalla quale decorrono i termini per la presentazione delle offerte. I medesimi avvisi e bandi di gara devono essere pubblicati, altresì, “non oltre due giorni lavorativi successivi alla pubblicazione sulla piattaforma ANAC, sul <> con l’indicazione della data e degli estremi di pubblicazione sulla stessa piattaforma”.
Art. 2 co. 5 e 6 : “Pubblicazione bandi e avvisi di gara sulla piattaforma ANAC”
Co. 5. L’Anac, con proprio atto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, definisce le soglie d’importo, le modalità operative e i tempi per il funzionamento della piattaforma, in cooperazione applicativa con la piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, i sistemi informatizzati delle regioni e le piattaforme regionali di e-procurement.
Art. 2 Co. 6. Fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC, individuata nell’atto di cui al comma 5, gli avvisi e i bandi di gara, sono pubblicati con i medesimi termini di cui al comma 1 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti con esclusione degli avvisi e bandi di gara relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro che, fino alla medesima data, sono pubblicati nell’albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori. Fino alla medesima data, gli effetti giuridici di cui all’art. 73, comma 5, del codice continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, per gli appalti di lavori di importo inferiore a euro 500.000, a decorrere dalla pubblicazione nell’albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori. Fino alla data di cui al primo periodo del presente comma, per le finalità di cui all’art. 29 del codice, i bandi e gli avvisi sono pubblicati, entro i successivi due giorni lavorativi dalla pubblicazione avente valore legale, sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni ad essa collegati.
Art. 3: “Modalità di pubblicazione dei bandi di gara sui quotidiani”
Art. 3 disciplina tempi e modalità di pubblicazione sui quotidiani, in vigore dal 1° gennaio 2017, degli avvisi e bandi di gara e degli avvisi relativi ad appalti aggiudicati disponendo, fra l’altro, che la pubblicazione di avvisi e bandi relativi ad appalti pubblici di lavori o concessioni di importo compreso tra i 500.000 euro e i 5.548.000 euro debba essere effettuata per estratto, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale nel luogo in cui si eseguono i contratti. La pubblicazione degli avvisi e bandi afferenti appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie previste dall’art.35, commi 1 e 2³ del D. Lgs. 50/2016, deve essere effettuata, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo in cui si eseguono i contratti. L’art. 5, infine, fissa in sessanta giorni dall’aggiudicazione, il termine massimo entro il quale l’aggiudicatario deve rimborsare alla stazione appaltante le spese sostenute per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara.
COMMA 1. a) e b): “Pubblicazione sui quotidiani”
Art 3 COMMA 1: a) per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori o di concessioni di importo compreso tra euro 500.000 e l’importo di cui alla soglia di cui all’art. 35, comma 1, lettera a) del codice, per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti; b) per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all’art. 35, commi 1 e 2, del codice, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.
COMMA 2 : “Pubblicazione stampa area interessata”
Per area interessata, ai fini della pubblicazione su quotidiani locali, si intende il territorio della provincia cui afferisce l’oggetto dell’appalto e nell’ambito del quale si esplicano le competenze dell’amministrazione aggiudicatrice.
Pubblicazione bandi e avvisi di gara sui quotidiani: disciplina transitoria a seguito della conversione del Decreto legge “Semplificazioni” (DL 76/2020)
Per gli appalti di lavori sottosoglia (articolo 1 del Decreto legge):
a) l’avviso sui risultati della procedura di affidamento deve rispettare le disposizioni ordinarie di pubblicazione previste dall’articolo 73, comma 4, e dall’articolo 98 del codice dei contratti pubblici nonché dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, ovvero: obbligo di pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori (articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto del MIT);
b) la pubblicazione dell’avvio delle procedure negoziate deve avvenire, invece, sui siti istituzionali della stazione appaltante.
Per i contratti sopra soglia (articolo 2 del Decreto legge):
a) l’avviso sui risultati della procedura di affidamento deve rispettare le disposizioni ordinarie di pubblicazione previste dall’articolo 73, comma 4, e dall’articolo 98 del codice dei contratti pubblici nonché dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, ovvero: obbligo di pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori (articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del MIT);
b) la pubblicazione dell’avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente deve essere effettuato, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2016, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori.
Art. 98. D.Lgs. 50/2016 (Avvisi relativi agli appalti aggiudicati) Le stazioni appaltanti ad aggiudicazione del contratto pubblico o a conclusione di un accordo quadro inviano un avviso secondo le modalità di pubblicazione di cui all’articolo 72, conforme all’allegato XIV, Parte I, lettera D relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro trenta giorni dalla conclusione del contratto. Nel caso di accordi quadro conclusi ai sensi dell’articolo 54, le stazioni appaltanti sono esentate dall’obbligo di inviare un avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo e raggruppano gli avvisi sui risultati della procedura d’appalto per gli appalti fondati sull’accordo quadro su base trimestrale.
Art. 129. D.Lgs. 50/2016 (Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati) I bandi di gara possono essere utilizzati come mezzo di indizione di gara per tutte le procedure, sono pubblicati conformemente all’articolo 130. entro trenta giorni dalla conclusione di un contratto o di un accordo quadro l’avviso di aggiudicazione che riporta i risultati della procedura di appalto. Si ap- plicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 98, commi 2, 3, 4 e 5.
Art. 130. D.Lgs. 50/2016 Comma 7 (Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi) per la pubblicazione a livello nazionale si applica l’articolo 73 L. 50/2016
– D.M. MIT del 2 dicembre 2016: “Pubblicazione esiti di gara sui quotidiani”
Art. 4: “Pubblicazione esiti di gara sui quotidiani”
Art. 1. Termini per la pubblicazione degli avvisi di post-informazione:
1) Gli avvisi di post-informazione di cui agli articoli 98 e 129 del codice, relativi agli appalti aggiudicati, sono pubblicati: a) avvisi di post-informazione di lavori, sopra soglia comunitaria: piattaforma ANAC, GURI dopo la trasmissione alla GUCE ai sensi dell’art. 98 del codice e per estratto su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due quotidiani a diffusione locale dopo 12 giorni, o 5 giorni in caso di urgenza, dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee; b) avvisi di post-informazione di lavori sotto soglia comunitaria di importo maggiore o uguale a 500.000 euro: piattaforma ANAC, GURI entro 30 giorni dal decreto di aggiudicazione ed entro 5 giorni dalla data di pubblicazione nella GURI, per estratto su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su almeno un quotidiano a diffusione locale nel luogo dove si esegue il contratto; c) avvisi di post-informazione di lavori sotto soglia comunitaria di importo inferiore a 500.000 euro: Albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori entro 30 giorni dal decreto di aggiudicazione.
Con la legge regionale n. 8 del 9 maggio 2017 art. 14 in Sicilia è stato recepito l’art. 73 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 e il nuovo Dm del MIT 2.12.2016.
Art. 14 Co. 1 e Co. 6 L.R. n. 8 del 9 maggio 2017 pubblicata sulla G.U.R.S. del 12 maggio 2017 S. O. n. 1:
Art. 14. “Pubblicità e trasparenza in materia di appalti” Co. 1. Il comma 6 dell’articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 è sostituito dal seguente: “6. I soggetti di cui al comma 5 (stazioni appaltanti, enti aggiudicatori, realizzatori) sono tenuti a rispettare gli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui all’articolo 73, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e al decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016. tale obbligo trova applicazione anche nelle ipotesi di contratto di subappalto.”
Art. 4 Co. 5 L.R. n. 12 del 12 luglio 2011
Co. 5 Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare al Dipartimento, per i contratti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 150.000 euro, secondo le modalità rese note dallo stesso Dipartimento d’intesa con l’Autorità: a) entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l’importo di aggiudicazione, il nominativo dell’affidatario e del progettista. I soggetti di cui al comma 5 sono tenuti a rendere noti i dati di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 5, con le modalità previste, rispettivamente, dall’articolo 66, comma 7, e dall’articolo 122, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006 (abbrogato dal nuovo codice degli appalti D.Lgs n50/2016), per la pubblicità a mezzo stampa, a valere sui ribassi d’asta.
Legge regionale (sicilia) n. 71 del 27 dicembre 1978 Art. 3: pubblicazione sui quotidiani. L’effettuato deposito è reso noto al pubblico, oltre che a mezzo di manifesti murali, mediante pubblicazione di apposito avvisi.
Variante PRG.: avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano a diffusione regionale. DPR n. 327 dell’ 8 Giugno 2001 Art.11 CO. 2
Avvisi di esproprio: D.p.r. n. 327 dell’ 8 giugno 2001 artt. 11 e 16 – sostituito dal DLgs n. 302 del 27/12/2002.
D.LGs n. 302 recepito dall’art. 36 della L.r. (Sicilia) n. 7/2002, integrato dall’art. 24 L.r. n. 7/2003
Art. 11: “La partecipazione degli interessati” Co. 2 L’avviso di avvio del procedimento, se il numero è superiore a 50, la comunicazione è effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all’Albo Pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili. interessati”
Art. 16: “pubblicazione sui quotidiani” Le modalità che precedono l’approvazione del progetto definitivo Co. 6 Ai fini dell’approvazione del progetto definitivo degli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001 n. 443 , l’avviso di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità è comunicato con le modalità di cui all’art. 4 comma 2 del D. Lgs. 20 agosto 2002 n. 190 (che riporta agli artt. 11 e 16 del DPR di cui sopra). D.p.r n. 241 del 7 agosto 1990 “Comunicazione di Ove non sussistano ragioni di impedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall’articolo 8. Avvio del Procedimento”
Art. 7: pubblicità idonee
Art. 8: “Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento” Co. 33. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima.
Avvisi atti piano paesaggistico: D.Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 così come modificato dall’ art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008
Art. 139: Procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico
Co. 2. Dell’avvenuta proposta e relativa pubblicazione è data senza indugio notizia su almeno due quotidiani diffusi nella regione interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale e sui siti informatici della Regione e degli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito ricadono gli immobili o le aree da assoggettare a tutela. Alle medesime forme di pubblicità è sottoposta la determinazione negativa della commissione. (comma così modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)
Aste e Fallimenti
Avvisi di esecuzione immobiliari e mobiliari
Avvisi di Pubblici Proclami
Avvisi di Sentenze Penali e Civili